Claudio ne ha “fatta” un’altra delle sue…


Riceviamo da Terme e Futuro e pubblichiamo.
Luca Claudio e la sua giunta (che è esattamente quella che governa adesso)
hanno “abusato dello strumento processuale per mere ragioni di propaganda, per sostenere un ruolo politico davanti ai cittadini di Montegrotto o per altre biasimevoli ragioni”.
Questo non lo diciamo noi, ma si legge nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Este,
che ha condannato il Comune di Montegrotto Terme a pagare
—-> 30.000 di spese alla Regione Campania + Pronvicia di Napoli + Comune di Napoli.
Ai quali devono aggiungersi circa
—-> 15-20.000 di spese legali per l’avvocato Cartia (del Comune) e di quello della controparte.

TOTALE: 50.000 EURO!!!

E NOI CITTADINI DI MONTEGROTTO? PAGHIAMO!
Eppure, in campagna elettorale, i nostri amministratori avevano detto che, se il Tribunale avesse dato loro torto, avrebbe pagato di tasca loro.
Elezioni vinte, promesse addio.
Scarica la sentenza integrale
Per chi ha voglia di leggerla, ecco la storia:
l 24 gennaio 2008, alle ore 13.00, l’ex sindaco Luca Claudio decideva, con l’approvazione di 4 assessori (Omar Tasinato, Valter Belluco, Luca Squarcina e Ivano Marcolongo), e quella successiva di Massimo Bordin ed Elvio Turlon,
di intentare causa contro la Regione Campania, la Provincia di Napoli e il Comune di Napoli.
Chiamando in causa la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e il Commissario Straordinario di Governo, all’epoca Guido Bertolaso.
Mancava il Papa, per il resto c’erano tutti.
Chiedendo cosa? Un GENERICO risarcimento danni, peraltro MAI quantificato, per aver il Comune di Montegrotto Terme subito un danno altrettanto GENERICO per la cosiddetta emergenza rifiuti campana.
Secondo l’allora sindaco e assessori che hanno avallato la causa, gli impiegati comunali sarebbero stati subissati
da telefonate di Tour Operator stranieri
(da quando i T.O. stranieri chiamano il Comuni di Montegrotto per avere notizie su fatti che accadono a Napoli???
Sarebbe curioso sapere chi all’interno del Comune era addetto a rispondere a queste telefonate e in che lingua?).
Inoltre, il Comune lamentava il fatto che la stampa straniera confondesse Napoli con Montegrotto,
e che dunque i turisti stranieri fossero stati indotti a disdire le loro prenotazioni nei nostri alberghi.
Che addirittura un tour operator (non specificato negli atti) avrebbe disdetto tutte le prenotazioni.
In NESSUNO di questi articoli si fa cenno al Comune di Montegrotto,
anzi essi inquadrano il problema come prettamente napoletano.
Si fa notare nel dispositivo di sentenza che “nessuno, neppure il più fantasioso giornalista tedesco,
fa cenno al Comune di Montegrotto” e, più avanti, che “il Comune di Montegrotto non è per nulla menzionato”.
Grazie a questa causa, l’ex sindaco di Montegrotto Terme Luca Claudio
fece numerose apparizioni sui media, giornali e televisioni.
Il tutto avvenne nello stesso periodo in cui Montegrotto
era diventato il set cinematografico del film
“Camorra Live Show”,
pellicola d’essai che poi finì in guai giudiziari e di cui Luca Claudio era co-protagonista.
Risultato: una notevole pubblicità personale a favore dell’ex sindaco.
Non altrettanta pubblicità positiva nei confronti della nostra città,
che da un lato lamentava il presunto abbinamento a Napoli per la questione dei rifiuti,
dall’altro diventava il set di un film sulla camorra, che se non ricordiamo male è campana,
e proprio positiva non è per il turismo.
La delibera prevedeva un impegno per le spese legali di ¤ 1.500,00,
che per un qualunque ignorante cittadino (ignorante nel senso che ignora) appare essere una cifra ridicola.
Ma non è certo il caso dei nostri esperti amministratori, consapevoli che la causa,
essendo avviata contro 3 enti pubblici + una chiamata in causa di altre 2 importantissime istituzioni pubbliche,
avrebbe comportato costi superiori.
Il Tribunale ha dato torto al Comune di Montegrotto, accogliendo le tesi dei tre enti, vale a dire:
1. Non sussiste alcun rapporto diretto e immediato tra il problema dei rifiuti in Campania e il Comune di Montegrotto
2. è scarsamente credibile il paventato danno di immagine subito dal Comune di Montegrotto, considerando che Napoli e la Regione Campania non sono tappa obbligata per raggiungere il medesimo Comune (sic!)
3. la gestione dei rifiuti spetta, come sa un qualunque amministratore, ai Comuni. Pertanto la chiamata in causa di altri enti, tanto meno la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è competente in materia. Pertanto si è trattato di lite temeraria.
4. non vi è un rapporto diretto di causalità tra la negligenza dell’amministrazione campana e il Comune di Montegrotto Terme, che non può vantare posizioni giuridiche differenziate rispetto al resto d’Italia.
5. Ne consegue che la reputazione turistica dell’Italia non costituisce un interesse che fa direttamente capo al Comune di Montegrotto.
6. L’eventuale inesattezza delle notizie riportate dalla stampa estera, che a parere del Comune di Montegrotto avrebbero confuso Napoli con Montegrotto, non sarebbero certamente riconducibili alla responsabilità della Regione Campania, e neppure della Provincia o del Comune di Napoli. Bensì alla stampa straniera, per cui la causa andava rivolta a loro.
7. Che il danno patrimoniale eventualmente subito sarebbe a carico degli operatori turistici, soggetti giuridicamente diversi dal Comune. E che “il Comune di Montegrotto non è sicuramente legittimato ad agire in nome e per conto degli albergatori”.
8. Che il petitum (oggetto dell’azione) è talmente generico (addirittura non viene indicata la somma di denaro che spetterebbe di ristoro) da far riflettere circa la fondatezza dell’azione intrapresa dal Comune di Montegrotto.
9. A questo proposito, e questo è l’elemento più importante del dispositivo, al giudice sorge il sospetto che “la domanda sia stata proposta non per finalità di giustizia, ma abusando dello strumento processuale per mere ragioni di propaganda, per sostenere un ruolo politico davanti ai cittadini di Montegrotto o per altre biasimevoli ragioni”.
10. Infine il Tribunale investe della vicenda la Corte dei Conti, per “determinare la responsabilità erariale degli amministratori comunali coinvolti nella vicenda”.
Noi riteniamo dunque che, essendo la causa, per dispositivo di sentenza, temeraria e infondata,
ne debbano rispondere PERSONALMENTE gli amministratori che l’hanno avallata,
in quanto essi hanno recato, con il loro comportamento superficiale,
un danno economico al Comune e ai cittadini di Montegrotto Terme.
Terme e Futuro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *